Scadenza al 16 marzo per l’invio telematico della Certificazione Unica (CU2021)
Entro martedì 16 marzo 2021, i sostituti d’imposta devono consegnare ai percipienti e trasmettere in via telematica all’Agenzia Entrate le CU2021 per redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi,. La data per la trasmissione e la consegna è stata unificata.
È prevista una sanzione pari a 100 euro per ciascuna certificazione errata, omessa o tardiva. In caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica se l’errore viene ravveduto entro i 5 giorni successivi alla scadenza.
Si ricorda che anche quest’anno la trasmissione delle Certificazioni Uniche dei redditi esclusi dal modello 730 potrà essere effettuata entro il termine di presentazione dei quadri riepilogativi del modello 770 (ST, SV, SX, SY) e quindi entro il 2 novembre 2021 (il 31 ottobre cade di domenica e il 1° novembre è festivo)
Normalmente quindi, per l’avvio del lavoro agile occorre, un accordo individuale lavoratore-aziende, che specifichi nel dettaglio tempi e modi di utilizzo degli strumenti che permettono di lavorare da remoto, e cioè pc portatili, tablet e smartphone. L’accordo va poi registrato sul portale del ministero del Lavoro con procedura telematica.
Con il Dpcm del 23 febbraio 2020, nella procedura telematica l’accordo individuale è sostituito da un’autocertificazione che il lavoro agile si riferisce ad un soggetto appartenente a una delle aree a rischio. Nel campo “data di sottoscrizione dell’accordo”, va inserita la data di inizio dello smart working.
Il decreto “Milleproroghe” è legge
Il 25 febbraio è stato approvato in via definitiva dal Senato il cd. decreto “Milleproroghe” (D.L. 31 dicembre 2020, n. 183), recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, che diventa così legge.
Il provvedimento attende ora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Si riporta una sintesi delle principali misure contenute nel Decreto:
- Vengono estese al 2021 le disposizioni originariamente previste per i bilanci e le assemblee 2020 relative ai bilanci 2019. Quindi in deroga agli artt. 2364 (S.p.a.) e 2478-bis (S.r.l.), del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria può essere convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Inoltre sarà possibile, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione. L’assemblea può svolgersi, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio. Tali disposizioni si applicano alle assemblee tenute entro il 31 luglio 2021.
- Viene estesa fino al 30 giugno 2021 l’operatività delle garanzie concesse dalla Sace sui titoli di debito emessi dalle imprese, ai sensi dell’art. 1, comma 14-bis, del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. Destinatari della garanzia Sace sono i soggetti che sottoscrivono prestiti obbligazionari o altri titoli di debito, emessi da Pmi a cui sia attribuita da parte di una primaria agenzia di rating una classe almeno pari a BB- o equivalente.
- E’ rinviato al 1° marzo 2021 il termine per le segnalazioni a carico degli esercenti, che non accetteranno o non saranno pronti ad inserire il codice lotteria nel documento commerciale rilasciato al consumatore ai sensi dell’art. 1, comma 540, Legge 11 dicembre 2016, n. 232.
- E’ prorogato dal 30 giugno al 31 dicembre 2021 il termine per l’utilizzo del bonus vacanze.
- E’ prorogato il mercato tutelato per l’erogazione del gas e dell’energia elettrica a famiglie e piccole imprese. L’avvio al mercato libero slitta dal 1° gennaio 2022 al 1° gennaio 2023.
- E’ prorogato al 30 giugno 2021 l’aumento del limite al subappalto fino al 40% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. E’ sospeso fino al 31 dicembre 2021 l’obbligo di indicazione della terna di subappaltatori in sede di gara per gli affidamenti di appalti e concessioni pubbliche.
- E’ disposto il blocco degli sfratti per morosità fino al 30 giugno 2021 e sono sospese fino al 30 giugno 2021 anche le procedure esecutive sulla prima casa.
- E’ stabilito che dovranno essere notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022 gli atti di accertamento, contestazione, irrogazione di sanzioni, recupero di crediti d’imposta, liquidazione, rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020. E’ stata altresì prorogata al 28 febbraio 2021 anche la sospensione della notifica di comunicazioni di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, comunicazioni di cui all’art. 54-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, inviti all’adempimento di cui all’art. 21-bis del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifiche dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, atti di accertamento dell’addizionale erariale della tassa automobilistica, di cui all’art. 23, comma 21, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito con modifiche dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, atti di accertamento delle tasse automobilistiche di cui al Testo Unico 5 febbraio 1953 n. 39 e all’art. 5 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modifiche dalla Legge 28 febbraio 1983, n. 53, limitatamente alle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna ai sensi dell’art. 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997 n. 449; atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l’utilizzo di telefoni cellulari di cui all’art. 21 della Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641.
- Sono prorogati di 14 mesi i termini di decadenza previsti per la notifica delle cartelle di pagamento relativamente alle dichiarazioni presentate nel 2018, per le somme che risultano dovute a seguito delle liquidazioni ex artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972, alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta presentate nel 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli artt. 19 e 20 del Tuir, alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dei controlli formali ex art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973.
- E’ prorogata fino al 28 febbraio 2021 la sospensione dei termini dei versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, e dagli avvisi esecutivi di cui agli artt. 29 e 30 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifiche dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2021.
La tassa di vidimazione 2021 dei libri sociali
Entro il 16 marzo:
- le società di capitali,
- le società consortili,
- le aziende speciali degli enti locali (e i consorzi costituiti fra gli stessi),
- gli enti commerciali,
devono provvedere al versamento della tassa di concessione governativa relativa alla vidimazione dei libri sociali.
Sono escluse dal pagamento della tassa di concessione governativa (ma soggette ad imposta di bollo in misura doppia da applicare sulle pagine del libro giornale e del libro degli inventari):
- le società di persone,
- le società cooperative,
- le società di mutua assicurazione,
- gli enti non commerciali,
- le società di capitali sportive dilettantistiche.
La tassa è determinata forfettariamente in base al capitale sociale e a prescindere dal numero dei libri sociali tenuti e dalle relative pagine. La misura della tassa anche per il 2021 sarà di:
- 309,87 euro per la generalità delle società;
- 516,46 euro per le società con capitale sociale all’1° gennaio 2021 superiore a 516.456,90 euro.
Il modello di versamento della tassa di concessione governativa dovrà essere esibito alla Camera di Commercio (o agli altri soggetti abilitati alla vidimazione) in occasione di ogni richiesta di vidimazione dei libri sociali successiva al termine di versamento del 16 marzo 2021.
Le società neocostituite devono versare la tassa di concessione governativa con bollettino postale. I versamenti per le annualità successive devono essere effettuati esclusivamente mediante modello F24 (codice tributo 7085 – Tassa annuale vidimazione libri sociali).
L’omesso versamento della tassa annuale è punito con la sanzione amministrativa corrispondente dal 100 al 200% della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a 103 euro.
Entro il 16 marzo la Certificazione degli utili e proventi equiparati (Cupe)
La Certificazione degli utili e dei proventi equiparati (Cupe) deve essere rilasciata, entro il 16 marzo 2021, ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle società (Ires), residenti e non residenti, corrisposti nell’anno di imposta precedente.
La Cupe viene rilasciata da società ed enti emittenti, come ad esempio trust, società di capitali, ecc., casse incaricate del pagamento degli utili o di altri proventi equiparati, intermediari aderenti al sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli Spa, rappresentanti fiscali in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli Spa e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti sempre al sistema Monte Titoli Spa, società fiduciarie, con esclusivo riferimento agli effettivi proprietari delle azioni o titoli ad esse intestate, sulle quali siano riscossi utili o altri proventi equiparati, imprese di investimento e agenti di cambio ed ogni altro sostituto d’imposta che interviene nella riscossione di utili o proventi equiparati derivanti da azioni o titoli.
La certificazione deve essere, inoltre, rilasciata per i proventi derivanti da titoli e strumenti finanziari assimilati alle azioni, contratti di associazione in partecipazione (partecipazione agli utili in cambio di capitale e/o lavoro), contratti di cointeressenza (si intende per contratto di cointeressenza propria apporto di capitale e/o lavoro con partecipazione agli utili ma non alle perdite; per contratto di cointeressenza impropria si intende, invece, la partecipazioni agli utili e alle perdite senza apporto di lavoro o capitale).
La certificazione non va rilasciata, invece, in relazione agli utili e agli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva.
Il credito d’imposta pubblicità 2021
Anche nell’esercizio 2021 è possibile usufruire del credito d’imposta pubblicità.
A tal fine tra il 1° marzo e il 31 marzo occorrerà presentare una dichiarazione con la quale si indicano le spese effettuate e previste per il 2021; si tratta di una prenotazione del credito d’imposta.
Le spese ammesse sono solo quelle per l’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali effettuati su giornali quotidiani e periodici (nazionali o locali), pubblicati in edizione cartacea o editi in formato digitale, iscritti presso il competente Tribunale ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione e, in ogni caso, dotati della figura del direttore responsabile.
Non sono più ammissibili le spese per pubblicità su radio e TV.
Alla prenotazione seguirà un provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria che assegnerà a ciascun richiedente un credito d’imposta “provvisorio”. Questo provvedimento è solo informativo, non concede il diritto ad utilizzare il credito d’imposta.
Successivamente, tra il 1° gennaio ed il 31 gennaio 2022 occorrerà presentare la dichiarazione finale dove si attestano le spese effettive del 2021.
Un revisore legale o un professionista abilitato alla trasmissione delle dichiarazioni deve attestare che le spese sono state sostenute ai sensi dell’art. 109 del TUIR.
Successivamente verrà pubblicato un ulteriore provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria che assegna il credito d’imposta definitivo, utilizzabile a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dello stesso.
I modelli sono disponibili sul sito dell’Agenzia Entrate e devono essere trasmessi telematicamente attraverso il servizio Entratel/Fisconline.
Si ricorda che la legge di Bilancio 2021 ha stabilito che il credito d’imposta è riconosciuto – nella misura del 50% – sul complesso degli investimenti pubblicitari effettuati nell’anno di riferimento (2021 o 2022), e non, quindi, sui soli investimenti incrementali.
Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali e annotazione in fattura obbligatoria
Per gran parte degli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nel 2020 e nel 2021 è previsto un credito d’imposta.
Per tutti i beni agevolabili, a prescindere dalla misura del credito d’imposta concesso, nella fattura relativa all’acquisto deve essere presente un richiamo alla norma:
- dal 1° gennaio al 15 novembre 2020: “bene agevolabile ai sensi dell’articolo 1 commi 184-197 della Legge 160/2019”
- dal 16 novembre 2020 in poi: “bene agevolabile ai sensi dell’articolo 1 commi da 1051 a 1063 della Legge 178/2020”
L’Agenzia Entrate ha comunque chiarito che eventuali omissioni dell’annotazione in fattura elettronica possono essere regolarizzate alternativamente mediante:
- apposizione della dicitura manualmente oppure mediante utilizzo di un apposito timbro, sulle fatture (sia di saldo che di acconto) originali ricevute in modalità cartacea (es: da fornitori UE ed extra UE) o sulla stampa in formato cartaceo delle fatture elettroniche;
oppure
- integrazione elettronica da unire all’originale, da trasmettere allo SDI e successivamente da conservare insieme al file originale.
In fase di redazione del bilancio e della dichiarazione è quindi importante, per non perdere opportunità e per non rischiare di incorrere in sanzioni, individuare tutti i beni strumentali nuovi per verificare se siano agevolabili e trattarli di conseguenza (timbro compreso se mancasse la dicitura in origine).
Comunicazione per sconto in fattura o cessione del credito entro il 31 marzo
Il termine per la comunicazione della cessione o dello sconto in fattura per le spese edilizie sostenute nel 2020 viene prorogato al 31 marzo 2021; la scadenza era originariamente prevista per il 16 marzo.
Si ricorda che i contribuenti che, nel corso del 2020, hanno sostenuto spese per la realizzazione di uno degli interventi che beneficiano del superbonus del 110% di cui all’art. 119 del DL 34/2020 o degli ulteriori interventi elencati dall’art. 121 comma 2 del DL 34/2020 potranno optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante nella propria dichiarazione dei redditi, per il cosiddetto. “sconto in fattura” o per la cessione del credito relativo alla detrazione ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020, inviando telematicamente all’Agenzia Entrate l’apposita comunicazione entro il 31 marzo 2021.
Le detrazioni “edilizie” per le quali risulta possibile esercitare le opzioni sono:
- detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui alle lett. a), b) e h) dell’art. 16-bis comma 1 del TUIR;
- detrazione IRPEF/IRES per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici – c.d. “ecobonus” – di cui all’art. 14 del DL 63/2013 e commi da 344 a 347 dell’art. 1 della L. 296/2006, compresi quelli per i quali spetta la detrazione in versione superbonus 110% ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 119 del DL 34/2020;
- detrazione IRPEF/IRES spettante per tutti gli interventi di miglioramento sismico di cui all’art. 16 comma 1-bis – 1-septies del DL 63/2013 (c.d. “sismabonus”), compresi quelli per i quali compete la detrazione in versione 110% ai sensi del comma 4 dell’art. 119 del DL 34/2020;
- etrazione IRPEF/IRES per gli interventi di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’art. 1 commi 219 e 220 della L. 160/2019 (c.d. “bonus facciate”);
- detrazione IRPEF/IRES per l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’art. 16-ter del DL 63/2013, compresi quelli per i quali spetta la detrazione nella misura del 110% ai sensi del comma 8 dell’art. 119 del DL 34/2020.
Startup e PMI innovative: pronta la procedura per i nuovi incentivi sugli investimenti
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n.38 del 15-02-2021) il decreto del Ministero dello Sviluppo economico che, di concerto con il Ministero dell’Economia, definisce le modalità di attuazione del nuovo incentivo per le persone fisiche che investono in startup e PMI innovative.
L’agevolazione fiscale, introdotta dal decreto Rilancio, è pari al 50% dell’investimento effettuato nelle startup innovative (investimento agevolabile fino ad un massimo di 100 mila euro, per ciascun periodo di imposta) e nelle PMI innovative (fino ad un massimo di 300 mila euro, oltre tale limite, sulla parte eccedente l’investitore può detrarre il 30% in ciascun periodo d’imposta), nei limiti delle soglie fissate dal regime “de minimis”.
L’investimento, che può essere effettuato direttamente o anche indirettamente attraverso fondi comuni (Oicr), deve essere mantenuto per almeno 3 anni.
La presentazione della domanda, la registrazione e la verifica dell’aiuto “de minimis” sarà effettuata esclusivamente tramite la piattaforma informatica attualmente in corso di predisposizione dal MiSE.
Sono ammessi tutti gli investimenti già effettuati nel corso dell’anno 2020 e fino all’operatività della piattaforma: l’impresa beneficiaria può presentare domanda nel periodo compreso tra il primo marzo e il 30 aprile 2021.
A regime gli investimenti dovranno essere effettuati solo dopo la presentazione della domanda.
Dal 1°marzo SPID, CIE e CNS per accedere a tutti i siti della PA
Il Decreto Semplificazione e Innovazione digitale (DL n. 76/2020), ha stabilito che dal 1° marzo 2021 l’accesso dei cittadini ai servizi della Pubblica Amministrazione dovrà avvenire attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) e la Carta di Identità Elettronica (CIE), oltre alla CNS. Quindi per chi già utilizza SPID, CIE o CNS per accedere ai servizi telematici delle Entrate non cambia assolutamente nulla. I cittadini, invece, che utilizzano le credenziali di Fisconline, fornite dall’Agenzia, potranno continuare ad utilizzarle fino alla naturale scadenza (e comunque non oltre il 30 settembre 2021), dopo di che sarà necessario essere in possesso, a scelta, di uno dei tre strumenti citati.
I professionisti e le imprese potranno richiedere le credenziali Entratel, Fisconline o Sister, rilasciate dall’Agenzia anche dopo il 1° marzo e fino alla data che sarà stabilita con un apposito decreto attuativo, come previsto dal Codice dell’amministrazione digitale.
Tutte le modalità per poter ottenere Spid sono disponibili sul sito https://www.spid.gov.it/richiedi-spid.
L’Agenzia Entrate ha pubblicato una miniguida “Accesso ai servizi online dell’Agenzia”.
Gli importi delle tasse universitarie non statali da utilizzare per le detrazioni 2020
Il D.M. 30 dicembre 2020 del Ministero dell’Università e della Ricerca ha definito gli importi delle tasse e dei contributi delle Università non statali da utilizzare ai fini della determinazione degli importi detraibili nel 2020 (ex art. 15, comma 1, lettera e), TUIR).
Importi massimi detraibili per la frequenza dei corsi di laurea delle università non statali | |||
Area disciplinare corsi istruzione | Nord | Centro | Sud e isole |
Medica | 3.700 euro | 2.900 euro | 1.800 euro |
Sanitaria | 2.600 euro | 2.200 euro | 1.600 euro |
Scientifico-tecnologica | 3.500 euro | 2.400 euro | 1.600 euro |
Umanistico-sociale | 2.800 euro | 2.300 euro | 1.500 euro |
Importi massimi detraibili per corsi Post Laurea | |||
Corsi di dottorato, di specializzazione e master universitari di primo e di secondo livello | 3.700 euro | 2.900 euro | 1.800 euro |