Contributi artigiani e commercianti 2021
Con la circolare INPS 9 febbraio 2021, n. 17 l’INPS ha indicato gli importi dei contributi dovuti per il 2021 dagli iscritti alla Gestione Artigiani e alla Gestione Commercianti.
Le aliquote contributive di finanziamento delle gestioni pensionistiche sono fissate al 24%, per i titolari e collaboratori di età superiore ai 21 anni, e al 22,35% per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni.
Gli artigiani e gli esercenti attività commerciali ultrasessantacinquenni, già pensionati presso le gestioni dell’Istituto, anche nel 2021 usufruiscono della riduzione del 50% dei contributi dovuti.
La circolare specifica, inoltre, la contribuzione dovuta sui minimali e sui massimali di reddito. I contributi devono essere versati entro le scadenze indicate nella stessa circolare, mediante i modelli F24 disponibili nel servizio online.
Isa: le nuove cause di esclusione
Il decreto 2 febbraio 2021 del ministero dell’Economia e delle Finanze, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2021, ha approvato le nuove ulteriori cause di esclusione dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) per il periodo d’imposta 2020, al fine di tenere conto degli effetti di natura straordinaria della crisi economica e dei mercati, conseguente all’emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19.
Il decreto prevede che, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, gli Isa non si applicano nei confronti dei soggetti:
- che hanno subito una diminuzione dei ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero dei compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del Tuir, di almeno il 33% nel periodo d’imposta 2020 rispetto al periodo d’imposta precedente
- che hanno aperto la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019
- che esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate dai codici attività riportati in un apposito elenco allegato al decreto (vedi la tabella riassuntiva dei codici attività esclusi).
I contribuenti esclusi dall’applicazione degli Indici, in base alle nuove ipotesi, sono comunque tenuti alla comunicazione dei dati al fine di garantire continuità alla banca dati Isa.
Nuovo rinvio per il sistema TS
Il 3 febbraio 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale un nuovo Decreto che prevede la proroga dei termini di invio dei dati delle spese sanitarie relative all’anno 2020 e 2021.
In aggiunta alla precedente comunicazione dell’Agenzia delle Entrate, che posticipava al giorno 8 febbraio l’invio delle spese sostenute per l’anno 2020, il nuovo decreto prevede i seguenti termini di invio:
- entro il 31 luglio 2021, per le spese sostenute nel primo semestre dell’anno 2021;
- entro il 31 gennaio 2022, per le spese sostenute nel secondo semestre dell’anno 2021;
- entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2022.
Per la scadenza della trasmissione dei dati delle spese sanitarie e veterinarie, si fa riferimento alla data di pagamento dell’importo di cui al documento fiscale.
Compensazioni oltre la soglia di 700.000 euro
La Corte di Cassazione ha recentemente sentenziato (ordinanza n. 3240/2021) che l’eventuale compensazione oltre la soglia di 700.000 euro comporta per il contribuente la sanzione per omesso versamento, con l’impossibilità di beneficiare della riduzione della sanzione a 1/3 prevista per gli avvisi bonari.
Superbonus 110%: online la guida aggiornata dell’Agenzia Entrate
E’ disponibile sul sito delle Entrate, nell’apposita sezione “l’Agenzia informa” la guida al “Superbonus 110%” con tutti gli aggiornamenti apportati dalla legge di Bilancio 2021, che ha ampliato la portata delle misure del Superbonus.
START UP INNOVATIVE: certificazione dei requisiti per le agevolazioni agli investitori
Alle persone fisiche che hanno investito somme nel capitale di startup innovative nell’anno 2020 è riconosciuta una detrazione IRPEF pari al 30% della somma investita per un valore massimo di investimento pari a 1.000.000 euro annui. In alternativa, per gli investimenti effettuati dal 19.5.2020 è riconosciuta una detrazione IRPEF del 50% della somma investita per un valore massimo di investimento pari a 100.000 euro.
Qualora la detrazione sia di ammontare superiore all’imposta lorda, l’eccedenza può essere portata in detrazione dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche dovuta nei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.
La cessione, anche parziale, dell’investimento prima dei tre anni prevede la cancellazione del beneficio e l’obbligo di restituire l’importo oggetto di detrazione, unitamente agli interessi legali.
In caso di decadenza dall’agevolazione, il beneficiario dovrà riversare, in sede di dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui ha effetto la decadenza, l’ammontare dell’agevolazione nella misura del risparmio di imposta, oltre agli oneri legali.
Se l’investitore è un soggetto IRES (persona giuridica) è invece prevista una deduzione sull’imponibile IRES pari al 30% per un importo di investimento massimo pari a 1.800.000 di euro.
Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.
L’agevolazione è riconosciuta anche se l’investimento non è avvenuto direttamente ma tramite OICR (ovvero fondi comuni di investimento oppure SICAV – società di investimento a capitale variabile) per un importo di investimento complessivo massimo pari a 15.000.000 di euro.
Le agevolazioni si applicano ai conferimenti in denaro iscritti alla voce del capitale sociale e della riserva da sovrapprezzo delle azioni o quote delle start-up innovative, delle PMI innovative ammissibili o delle società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili, anche in seguito alla conversione di obbligazioni convertibili in azioni o quote di nuova emissione. Si considera conferimento in denaro anche la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti del capitale, ad eccezione dei crediti risultanti da cessioni di beni o prestazioni di servizi diverse da quelle previste dall’art. 27 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.
Per poter mantenere il beneficio fiscale è necessario che nei 3 anni successivi a quello dell’investimento:
- la quota di capitale sociale derivante dall’investimento non venga ceduta a titolo oneroso;
- il socio investitore non receda o non venga escluso dalla società;
- la società non perda i requisiti di startup innovativa.
Non si considerano cause di decadenza dall’agevolazione:
- i trasferimenti a titolo gratuito o a causa di morte del contribuente, nonché’ i trasferimenti conseguenti alle operazioni straordinarie di cui ai capi III e IV del titolo III del Tuir;
- la perdita dei da parte della start-up innovativa dovuta:
- alla scadenza dei cinque anni dalla data di costituzione,
- o al superamento della soglia di valore della produzione annua pari a euro 5.000.000,
- alla quotazione su un sistema multilaterale di negoziazione,
- o all’acquisizione dei requisiti di PMI innovativa ammissibile, di cui all’art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3.
È previsto anche un onere documentale. Gli investitori devono ricevere e conservare alcuni documenti che devono essergli forniti dalla start up:
- la certificazione del rispetto del limite dei 15 milioni di euro di investimenti ricevuti nei periodi di imposta di vigenza del regime agevolativo;
- la certificazione dell’importo sul quale spetta la detrazione/deduzione, da rilasciarsi a cura della start up entro 60 giorni dal conferimento ricevuto; oltre all’importo è necessario specificare anche il titolo giuridico e contabile di destinazione dell’investimento effettuato e se si tratta di versamenti a titolo di capitale sociale e/o a titolo di fondo sovrapprezzo
- la copia del piano d’investimento della start up (business plan) contenente informazioni dettagliate sull’oggetto della prevista attività della medesima impresa, sui relativi prodotti, nonché sull’andamento, previsto o attuale, delle vendite e dei profitti.
Esterometro trimestrale: la prima scadenza il 30 aprile
Si ricorda che per l’anno 2021 rimane in vigore l’obbligo della comunicazione delle operazioni transfrontaliere contenente i dati delle operazioni attive e passive intercorse tra soggetti passivi IVA stabiliti in Italia e soggetti esteri (UE o Extra UE), il cosiddetto “esterometro”.
I dati del I trimestre 2021 dovranno essere trasmessi telematicamente entro il 30 aprile 2021.
La Legge di Bilancio 2021 ha stabilito l’eliminazione di questo adempimento a partire dal 2022 a fronte però di invio di altri dati tramite il SdI.
Concordato preventivo e limiti all’emissione delle note di variazione
Con il Principio di diritto n. 4 del 9 febbraio 2021 l’Agenzia Entrate ha chiarito che il creditore ammesso ad un concordato preventivo in continuità con assuntore, con contestuale “liberazione” del debitore originario, può emettere la nota di variazione in diminuzione ai fini Iva nei confronti del debitore originario, per la quota percentuale del credito “falcidiato”, dal momento in cui diventa definitivo il decreto di omologa del concordato.
È in tale momento infatti che secondo l’Agenzia si configura l’irrecuperabilità della parte del credito falcidiato, non potendo il creditore promuovere istanza volta a decretare il fallimento del debitore originario nel caso in cui l’assuntore non sia in grado di far fronte all’obbligazione concordataria.
In tale evenienza, dunque, non si applicano i principi enunciati con la circolare del 17 aprile 2000 n. 77/E e la
Certificazione unica (CU2021) per redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi
L’Agenzia Entrate ha pubblicato i software di compilazione e di controllo della Certificazione Unica 2021, utili per predisporre e verificare il modello inerente i redditi percepiti nel 2020.
Il software di compilazione permette appunto la compilazione della Certificazione Unica relativa ai redditi di lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi diversi e redditi da locazioni brevi e la creazione del relativo file da inviare telematicamente.
Il software di controllo invece consente di evidenziare, tramite appositi messaggi di errore, le anomalie o incongruenze riscontrate tra i dati contenuti nel modello di dichiarazione e nei relativi allegati e le indicazioni fornite dalle specifiche tecniche e dalla circolare dei controlli.
Per il periodo d’imposta 2020, è stata disposta la cosiddetta “data unica” e quindi i sostituti d’imposta devono rilasciare le certificazioni ai percipienti e trasmettere le certificazioni in via telematica all’Agenzia Entrate entro il 16 marzo 2021.
L’Agenzia Entrate ha specificato che la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili con dichiarazione dei redditi precompilata può avvenire entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (modello 770), cioè entro il 2 novembre 2021 (il 31 ottobre cade di domenica e il 1°novembre è festivo).
È prevista una sanzione pari a 100 euro per ciascuna certificazione errata, omessa o tardiva. In caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica se l’errore viene ravveduto entro i 5 giorni successivi alla scadenza.
Le novità nel modello 2021 riguardano:
- Trattamento integrativo del reddito e bonus IRPEF: il D.L. 5 febbraio 2020, n. 3 ha previsto il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo rapportato al periodo di lavoro e per le prestazioni dal 1° luglio 2020. Nei punti 13 e 14 devono essere indicati i giorni per cui spettano le detrazioni ripartiti tra I e II semestre 2020, distinguendo quindi le erogazioni del bonus IRPEF ex D.L. n. 66/2014 dalle erogazioni del Trattamento integrativo che dal 1° luglio 2020 ha sostituito il precedente;
- Clausola di salvaguardia: il cosiddetto “Decreto Rilancio” D.L. n. 34/2020, all’art. 128, ha previsto che, nel caso in cui il bonus IPREF o il trattamento integrativo non trovi applicazione per incapienza derivante dagli ammortizzatori sociali Covid, intervenga una “clausola di salvaguardia” che permette comunque l’attribuzione di tali importi;
- Premio Covid per marzo 2020: il “Decreto Cura Italia” D.L. n. 18/2020 all’art. 63 ha previsto un premio pari a 100 euro, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito imponibile, per i lavoratori dipendenti che nel mese di marzo 2020 hanno proseguito l’attività di lavoro subordinato e il cui reddito da lavoro dipendente nel 2019 sia stato inferiore o uguale a 40.000 euro. L’importo del premio dovrà essere indicato nel punto 476;
- Erogazioni in natura: il “Decreto Agosto” D.L. n. 104/2020 all’art. 112 ha stabilito che, solo per il periodo d’imposta 2020, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito passa da 258,23 euro a 516,46. Le somme sono indicate nel punto 476.
Ravvedimento operoso del quadro RW
L’Agenzia Entrate con la Risoluzione n. 82/E del 24 dicembre 2020 ha fornito alcuni chiarimenti in materia di ravvedimento operoso, anche in materia di quadro RW.
Si ricorda che la compilazione del quadro RW è obbligatoria per il c.d. “monitoraggio fiscale”, ossia per consentire all’Amministrazione finanziaria di controllare gli investimenti all’estero e/o i trasferimenti da, verso e sull’estero, nonché per determinare le imposte patrimoniali estere (IVIE e IVAFE).
La compilazione del quadro RW interessa le persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e, in ogni caso, ai fini dell’imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE) e dell’imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero (IVAFE).
L’obbligo di monitoraggio non sussiste per i depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia superiore a 15.000 euro; resta fermo l’obbligo di compilazione del quadro laddove sia dovuta l’IVAFE.
Le sanzioni legate al quadro RW sono le seguenti:
- dal 3% al 15% di quanto non dichiarato, se si tratta di attività detenute in Stati non a regime fiscale privilegiato (art. 5, comma 2, primo periodo, D.L. n. 167/1990);
- dal 6% al 30% di quanto non dichiarato, se si tratta di attività detenute in Stati a regime fiscale privilegiato (art. 5, comma 2, secondo periodo, D.L. n. 167/1990).
È prevista comunque la sanzione fissa, pari a 258 euro, in caso di dichiarazione tardiva (presentata entro 90 giorni dal termine ordinario).
Alle sanzioni è possibile applicare le regole generali del ravvedimento operoso.
Pertanto, le riduzioni sono le seguenti:
Tipologia di Stato estero | Entro 90 giorni (1/9) | Entro 1 anno (1/8) | Entro 2 anni (1/7) | Oltre 2 anni (1/6) | Dopo PVC (1/5) |
A regime fiscale privilegiato | 0,334% | 0,375% | 0,428% | 0,5% | 0,6% |
NON a regime fiscale privilegiato | 0,667% | 0,75% | 0,857% | 1% | 1,2% |
L’Agenzia Entrate ha quindi chiarito che nel caso di omessa presentazione del quadro RW, se la dichiarazione annuale è stata presentata nei termini ed i dati nella stessa contenuti sono corretti, è possibile rimediare all’omessa presentazione del quadro RW sia entro i 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione, ma anche oltre.
Chiaramente cambiano le sanzioni applicabili ai due diversi casi.
Se la presentazione del modulo RW avviene entro i 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione in misura fissa pari a 258 euro (art. 5, comma 2, ultimo periodo, D.L. n. 167/1990), nonché la sanzione del 30% delle eventuali IVIE e IVAFE omesse; non si applica, però, la sanzione da 250 a 2.000 per gli errori relativi al contenuto della dichiarazione (art. 8, D.Lgs. n. 471/1997) perché la violazione degli obblighi di liquidazione dell’IVIE e dell’IVAFE non ha riflessi sulla dichiarazione annuale in quanto tale.
Se la presentazione del modulo RW avviene oltre i 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta (art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 471/1997) però senza la maggiorazione di 1/3 ovvero il raddoppio perché l’IVIE e l’IVAFE non derivano da “redditi” prodotti all’estero. Inoltre si applicano le sanzioni sopra elencate (dal 3% al 15% o dal 6% al 30%).
Entrambe le sanzioni possono comunque essere ridotte con il ravvedimento operoso applicando le riduzioni riportate nella tabella di cui sopra.
Il contribuente non obbligato alla presentazione del Mod. Redditi, se tenuto alla compilazione del quadro RW, deve presentare entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione (quindi entro il 28 febbraio) solo il frontespizio e il quadro RW.
Accertamento: acquisizione dei dati dei conti bancari anche senza autorizzazione
La Corte di Cassazione (ordinanza 10.02.2021, n. 3242) ha confermato la validità dell’accertamento fiscale fondato su movimenti finanziari, anche sei dati dei conti bancari, così come di qualunque altro rapporto intrattenuto con operatori finanziari, sono stati acquisiti senza alcuna autorizzazione.
Entro il 16 febbraio il versamento IVA per trimestrali “particolari”
Entro il prossimo 16 febbraio 2021 i contribuenti trimestrali “particolari” devono eseguire il versamento dell’IVA quarto trimestre 2020, al netto dell’eventuale acconto versato.
Ricordiamo che sono trimestrali “particolari”:
- gli autotrasportatori di cose per conto terzi iscritti all’albo,
- gli esercenti impianti di distribuzione di carburante per uso autotrazione,
- gli enti e le imprese che effettuano servizi al pubblico con carattere di frequenza, uniformità e diffusione, autorizzati con Dme,
- le società sportive dilettantistiche e le pro loco che hanno optato per il regime speciale della L. 398/1991.
Aliquota Iva ridotta per i dispositivi ad uso odontoiatrico
Con i Principi di diritto n. 2 e n. 3 del 9 febbraio 2021 l’Agenzia Entrate ha chiarito che, sulla base di quanto previsto dall’articolo 124 del Dl n. 34/2020 (Decreto “Rilancio”), possono beneficiare della riduzione dell’aliquota Iva al 5% anche i tomografi computerizzati e gli aspiratori ad uso odontoiatrico.
Il chiarimento è motivato dalle conclusioni del tavolo tecnico di odontoiatria, validate dal Comitato tecnico scientifico, concernenti indicazioni operative per la ripartenza in sicurezza durante la fase 2 della pandemia Covid19 dell’attività odontoiatrica.