La proroga dell’invio dei dati al STS
Con il Provvedimento direttoriale 22 gennaio 2021, n. 20765/202 l’Agenzia Entrate ha disposto la proroga all’ 8 febbraio 2021 del termine, inizialmente fissato al 31 gennaio, per la trasmissione delle spese sanitarie relative al 2020, ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata.
Tale proroga si riferisce alla trasmissione di tutte le spese sanitarie sostenute nel 2020, da parte di tutti i soggetti tenuti a tale obbligo.
Di conseguenza è stato prorogato anche il termine entro il quale i contribuenti potranno comunicare il proprio rifiuto all’utilizzo delle spese mediche sostenute nel 2020 per l’elaborazione del 730 precompilato: il relativo modello potrà essere trasmesso direttamente all’Agenzia Entrate fino all’8 febbraio 2021. In alternativa, è possibile accedere, dal 16 febbraio 2021 al 15 marzo 2021, direttamente all’area autenticata del sito web del Sistema Tessera Sanitaria (www.sistemats.it).
Con il medesimo provvedimento è stato infine prorogato dal 9 marzo 2021 al 16 marzo 2021 il termine entro il quale il Sistema Tessera Sanitaria mette a disposizione dell’Agenzia Entrate i dati delle spese sanitarie 2020 e dei relativi rimborsi.
Il nuovo calendario per l’imposta di bollo sulle e-fatture
Si modifica a partire dal 2021 il calendario per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.
A partire dalle fatture emesse da gennaio 2021 il versamento dovrà essere effettuato entro la fine secondo mese successivo alla fine di ciascun trimestre solare.
Si ricorda che, in presenza di fatture elettroniche correttamente compilate, l’Agenzia Entrate mette a disposizione l’importo precalcolato dovuto. Accedendo, infatti, alla sezione Fatture e Corrispettivi, area Consultazione – Fatture elettroniche ed altri dati IVA – Pagamento imposta di bollo, è possibile selezionare il trimestre di riferimento e visualizzare l’importo da pagare. Verificata la correttezza dei dati è possibile generare e stampare il modello F24 oppure inserire l’IBAN per procedere all’addebito automatico in conto corrente.
Calendario dei versamenti
TRIMESTRE | SCADENZA |
I trimestre | 31 maggio |
II trimestre | 30 settembre |
III trimestre | 30 novembre |
IV trimestre | 28 febbraio (anno successivo) |
Resta ferma la possibilità di far slittare il termine di versamento del I e II trimestre se non viene raggiunta la soglia di 250 euro.
I codici tributo da utilizzare sono:
- I trimestre 2521
- II trimestre 2522
- III trimestre 2523
- IV trimestre 2524
I requisiti per l’ingresso e la permanenza nel regime forfettario
Per l’esercizio 2021 non sono state introdotte modifiche in merito ai requisiti che un soggetto deve avere per poter accedere al regime agevolato di cui alla legge 190/2014, il cosiddetto regime forfettario.
Si ricorda quindi che possono accedere al regime forfettario per il 2021 le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che nell’anno precedente (2020):
- abbiano conseguito ricavi ovvero abbiano percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 000 euro.
- abbiano sostenuto spese non superiori a 20.000 euro per lavoro accessorio di cui all’art. 70 del D.Lgs n. 276/2003, per lavoratori dipendenti e per collaboratori di cui all’art. 50, c. 1, lettere c) e c-bis), del TUIR, anche assunti a un progetto (ai sensi degli art. 61 e seguenti del D.Lgs n. 276/2003), comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all’art. 53 c. 2, lettera c) e le spese per prestazioni di lavoro dei familiari di cui all’art. 60 del TUIR.
Ai fini del possesso del requisito legato ai ricavi:
- non rilevano gli ulteriori componenti positivi indicati per adeguarsi agli indicatori di affidabilità fiscale;
- nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate. Ad esempio se una persona fisica svolge contemporaneamente attività di lavoro autonomo e attività d’impresa, deve verificare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività esercitate. Tuttavia, se la persona svolge anche un’attività agricola che rispetta i limiti previsti dall’art. 32 del TUIR, rilevano solamente i ricavi relativi all’attività commerciale (non agricola).
Per la verifica dell’eventuale superamento del limite si deve tener conto del regime contabile applicato nell’anno precedente. Ad esempio:
- coloro che hanno operato in contabilità ordinaria devono calcolare l’ammontare dei ricavi conseguiti applicando il principio di competenza
- coloro che hanno applicato il regime semplificato devono calcolare l’ammontare dei ricavi conseguiti applicando il regime di cassa.
Concorre alla determinazione dei ricavi il valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore (come definito dall’art. 9 del TUIR).
Concorrono alla formazione del limite di 65.000 euro anche i proventi conseguiti a titolo di diritti di autore, ma solo se correlati con l’attività di lavoro autonomo svolta, vale a dire se gli stessi non sarebbero stati conseguiti in assenza dello svolgimento dell’attività di lavoro autonomo (circolare 9/E del 10 aprile 2019).
Il regime è applicabile anche alle imprese familiari e l’Agenzia Entrate ritiene che si possa estendere all’azienda coniugale non gestita in forma societaria; in tal caso, l’imposta sostitutiva dovuta dal coniuge titolare sarà calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge.
Non possono mai avvalersi del regime forfettario:
- a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfettari di determinazione del reddito;
- b) i soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
- c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, o di mezzi di trasporto nuovi di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
- d) gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o imprese familiari di cui all’art. 5 del TUIR, ovvero controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche riconducibili (direttamente o indirettamente) a quelle svolte individualmente come impresa o arte/professione;
d-bis) i soggetti la cui attività d’impresa, arte o professione sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro (o soggetti ad essi direttamente o indirettamente riconducibili) con i quali:
- sono in corso rapporti di lavoro o
- erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta
d-ter) i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati (art. 49-50 del TUIR) superiori a 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato
La Circolare n.10/E del 04 aprile 2016 ha precisato che i regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito di cui alla precedente lettera a) sono quelli riguardanti le seguenti attività:
- Agricoltura e attività connesse e pesca (artt. 34 e 34-bis del D.P.R. n. 633 del 1972);
- Vendita sali e tabacchi (articolo 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/72);
- Commercio dei fiammiferi (articolo 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/72);
- Editoria (articolo 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/72);
- Gestione di servizi di telefonia pubblica (articolo 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/72);
- Rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (articolo 74, primo comma, del D.P.R. n. 633/72);
- Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al D.P.R. n. 640/72 (articolo 74, sesto comma del D.P.R. n. 633/72);
- Agenzie di viaggi e turismo (articolo 74-ter, del D.P.R. n. 633/72);
- Agriturismo (articolo 5, comma 2, della legge 413/91);
- Vendite a domicilio (articolo 25-bis, comma 6, del D.P.R. n. 600/73);
- Rivendita di beni usati, di oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione (articolo 36 del D.L. n. 41/95);
- Agenzie di vendite all’asta di oggetti d’arte, antiquariato o da collezione (articolo 40-bis del D.L. n. 41/95).
L’esercizio di una attività esclusa dal regime forfetario, in quanto soggetta ad un regime speciale IVA ed espressiva, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, di un reddito d’impresa o di lavoro autonomo, preclude l’accesso al regime per tutte le altre attività anche se non soggette ad un regime speciale.
Tuttavia alcuni di questi regimi speciali ammettono la possibilità di optare per l’applicazione dell’IVA nei modi ordinari. In questo caso è possibile applicare il regime forfetario, a condizione che l’opzione sia stata esercitata nell’anno di imposta precedente a quello di applicazione del regime forfetario.
Inoltre l’Agenzia Entrate ha specificato che possono applicare il regime forfetario i produttori agricoli che rispettano i limiti previsti dall’art. 32 del TUIR, in quanto non svolgono attività d’impresa (Circolare 9/E del 10 aprile 2019). Ha confermato, invece, l’incompatibilità del regime forfetario con il regime di “Patent Box” (art. 1 c. 37-45 legge 190/2014).
Nel caso in cui, una volta adottato il regime, si superi il limite di 65.000 euro oppure si verifichi una delle fattispecie indicate nei punti precedenti, la circolare dell’Agenzia delle entrate 6/E del 19 febbraio 2015 aveva già chiarito che il regime forfettario cessa di avere efficacia soltanto a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno anche solo uno dei requisiti di accesso, ovvero si verifica una delle cause di esclusione.
A differenza di quanto previsto per il regime fiscale di vantaggio di cui al D.L n. 98 del 2011 (il cosiddetto “regime dei minimi”), non è mai contemplata la cessazione del regime in corso d’anno.
Il regime forfettario è il regime naturale per coloro che ne rispettano i requisiti. Pertanto qualora si volesse applicare il regime ordinario (di contabilità semplificata), pur avendo i requisiti per il regime forfettario, occorrerà indicare la relativa opzione nel quadro VO della dichiarazione IVA riferita all’anno in cui è stato applicato il regime ordinario. Per la scelta vale il comportamento concludente del contribuente ma è sanzionata l’omessa comunicazione nella dichiarazione IVA del regime di determinazione dell’imposta ovvero del regime contabile adottato.
Per i soggetti che hanno optato per il regime di contabilità semplificata, ma che sono in possesso dei requisiti necessari ai fini dell’accesso al regime forfetario, non rileva il vincolo triennale di permanenza nel regime semplificato opzionato. Non sussistono pertanto ostacoli per accedere al regime forfetario. Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 64/E del 14 settembre 2018, in occasione dell’incontro Telefisco 2019 e con la circolare n. 9/E del 10 aprile 2019.
Per i soggetti che adottano il regime di contabilità ordinaria, invece, si applica il vincolo triennale di permanenza.
Nella tabella che segue si sintetizzano i requisiti di accesso al regime e la loro evoluzione nell’ultimo triennio.
2021 | 2020 | 2019 | |
Limite massimo fatturato | 65.000 € | ||
Cause ostative che precludono l’accesso al regime.
Per accedere al regime non ne deve sussistere nemmeno una. |
Persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito. |
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Soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione Europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono, nel territorio dello Stato italiano, redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto. | |||
Soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi. | |||
Nell’anno precedente, spese superiori a 20.000 euro per lavoro accessorio, lavoratori dipendenti, collaboratori di cui all’art. 50, c. 1, lettere c) e c-bis), del TUIR, anche assunti a un progetto, associati in partecipazione, lavoro prestato dai familiari dell’imprenditore ex art. 60 TUIR. | n.a. | ||
Nell’anno precedente, redditi di lavoro dipendente o assimilato superiori a 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato | n.a. | ||
Esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone, ad associazioni o imprese familiari di cui all’art. 5 del TUIR, ovvero controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione che esercitano attività economiche riconducibili (direttamente o indirettamente) a quelle svolte individualmente come impresa o arte/professione | |||
Soggetti la cui attività d’impresa, arte o professione sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro (o soggetti ad essi direttamente o indirettamente riconducibili) con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta |
I chiarimenti in merito alla rivalutazione di terreni e partecipazioni
L’Agenzia Entrate, con la Circolare 22 gennaio 2021, n. 1/E, ha fornito chiarimenti in merito alla rivalutazione di terreni (edificabili e con destinazione agricola) e partecipazioni alla luce degli ultimi interventi normativi, che hanno disposto la riapertura dei termini per accedere a tale misura.
Si ricordano i riferimenti normativi:
- art. 1, commi 693 e 694, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020);
- art. 137 del decreto “Rilancio” (D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modifiche dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77);
- l’art. 1, commi 1122 e 1123, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021).
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione avevano affermato che “l’indicazione nell’atto di vendita dell’immobile, di un corrispettivo inferiore rispetto al valore del cespite in precedenza rideterminato dal contribuente sulla base di perizia giurata a norma dell’art. 7 della legge n. 448 del 2001 non determina la decadenza del contribuente dal beneficio correlato al pregresso versamento dell’imposta sostitutiva, né la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di accertare la plusvalenza secondo il valore storico del bene”.
Ora, con la circolare in commento l’Amministrazione recepisce il richiamato orientamento espresso dalla Suprema Corte.
“Bonus mobili” anche per gli acquisti effettuati nel 2021
Tra le detrazioni per interventi edilizi la Legge di Bilancio 2021, al comma 58, ha previsto la proroga a tutto il 2021 del “Bonus mobili”, la detrazione Irpef del 50% per gli acquisti di mobili e di grandi elettrodomestici nuovi, destinati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione, innalzando il tetto di spesa su cui calcolare la detrazione da 10mila a 16mila euro.
L’agevolazione, in particolare, spetta:
- per gli acquisti effettuati nel 2021, ma potrà essere richiesta solo da chi realizza un intervento di ristrutturazione edilizia iniziato a partire dal 1° gennaio 2020.
- per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021 per l’acquisto di mobili nuovi, grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+, (A o superiore per i forni e lavasciuga), per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica.
E’ in linea il sito ufficiale del Superbonus 110%
E’ online il sito internet del Governo dedicato al Superbonus 110% .
Il sito propone le norme di riferimento e i relativi documenti di prassi oltre ad un interessante servizio Faq curato da Enea e Agenzia delle Entrate, e alla possibilità di inviare quesiti sui seguenti argomenti:
A01 – Soggetti beneficiari
A02 – Tipologie di immobili ammessi
A03 – Interventi trainanti
A04 – Interventi trainati
A05 – Installazione di sistemi solari fotovoltaici
A06 – Limiti di spesa agevolabili
A07 – Esempi concreti
A08 – Opzione per cessione e sconto in fattura
A09 – Rilascio attestazioni e asseverazioni
A10 – Adempimenti
A11 – Visto di conformità
Online i siti 2021 per l’invio dei dati a Enea
L’Agenzia Entrate, con un comunicato stampa, ha reso noto che sono stati pubblicati e sono operativi i siti Ecobonus 2021 e Bonus Casa 2021 per la trasmissione all’Enea dei dati relativi agli interventi di efficienza energetica con fine lavori nel 2021 che possono beneficiare delle detrazioni fiscali.
Si ricorda che il termine per l’invio dei dati è di 90 giorni dalla data di fine lavori.
Per gli interventi conclusi tra il 1° gennaio 2021 e il 25 gennaio 2021, il termine di 90 giorni decorre dal 25 gennaio 2021, data di disponibilità del canale per l’invio dei dati.
Si ricorda che devono essere inviati all’Enea:
- i dati relativi alle riqualificazioni energetiche del patrimonio edilizio esistente (incentivi del 50%, 65%, 70%, 75%, 80%, 85%) e al bonus facciate (incentivi del 90%), prorogati al 31 dicembre 2021 dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021), da inserire nella sezione ecobonus;
- i dati per gli interventi di risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili che usufruiscono delle detrazioni fiscali del 50% per le ristrutturazioni edilizie, ai sensi dell’art. 16-bis del D.P.R. n. 917/1986, da inserire nella sezione bonus casa.
Il sito dell’ecobonus 2021 e del bonus casa 2021.
Sul sito efficienzaenergetica.enea.it sono disponibili le FAQ e il Vademecum sull’ecobonus, aggiornati con gli ultimi provvedimenti legislativi approvati.
La proroga della lotteria degli scontrini
La partenza della Lotteria degli scontrini 2021 è stata prorogata al 1° febbraio 2021 a causa del ritardo nell’adeguamento dei registratori di cassa.
In particolare l’avvio della Lotteria sarà definito con provvedimento delle Dogane da adottare entro il 1° febbraio 2021.
La partecipazione all’iniziativa da parte dell’esercente è obbligatoria. Infatti il consumatore, qualora l’esercente rifiuti di accettare il codice lotteria necessario alla partecipazione al concorso, può segnalarlo dal 1° marzo 2021 sul portale lotteria .
L’Agenzia Entrate utilizzerà le segnalazioni in concerto con la GdF per le procedure di attività di analisi di rischio di evasione.
Si ricorda che il codice lotteria è univocamente abbinato al codice fiscale e, una volta collegato agli scontrini, produrrà biglietti virtuali della lotteria.
L’uso del codice lotteria non consente il tracciamento degli acquisti.
Non è da escludersi un’ulteriore proroga, ma data l’obbligatorietà è comunque consigliabile che gli esercenti, che non abbiano ancora effettuato l’adeguamento, si adoperino in tal senso.
Il fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura
Per le imprese e le famiglie in difficoltà economica e a rischio di diventare preda degli usurai, esiste la possibilità di accedere al credito più agevolmente tramite il Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura, istituito dalla legge n. 108 del 1996 e gestito dal Dipartimento del Tesoro del MEF.
L’ammontare del Fondo di prevenzione dell’usura varia di anno in anno e si alimenta in prevalenza con le sanzioni amministrative antiriciclaggio e valutarie.
Le garanzie finanziate con il Fondo di prevenzione dell’usura favoriscono infatti l’accensione di prestiti del circuito bancario, prevenendo così l’esclusione finanziaria di soggetti deboli che altrimenti potrebbero rivolgersi ai canali illegali del credito.
Le piccole e medie imprese a elevato rischio finanziario possono rivolgersi ai Confidi (ovvero consorzi di imprese) mentre i privati cittadini e le famiglie in difficoltà possono contattare le Associazioni e le Fondazioni di lotta all’usura.
Tali Enti, che sono gli effettivi gestori del Fondo, esaminano e valutano i singoli casi, per stabilire se sussistono le condizioni per ricevere le garanzie antiusura.
Una descrizione più dettagliata del meccanismo di funzionamento del Fondo è disponibile nel “Rapporto sul Fondo per la prevenzione dell’usura”, scaricabile in pdf sul sito del Dipartimento del Tesoro.
Fallimenti d’impresa in epoca Covid: ricerca della Banca d’Italia
La Banca d’Italia ha pubblicato la ricerca “Fallimenti d’impresa in epoca Covid“.
Sin dall’inizio della crisi economica determinata dalla pandemia, si è diffuso il timore che essa avrebbe determinato un’ondata di fallimenti d’impresa. Tale timore ha portato all’adozione di un vasto insieme di misure di sostegno alle imprese che si sono affiancate a interventi volti a «congelare» i fallimenti.
La ricerca fornisce una stima della relazione tra fallimenti e ciclo economico e formula una previsione circa la loro possibile evoluzione nell’immediato futuro.
Secondo le stime di Banca d’Italia la forte contrazione del PIL registrata nel 2020 porterà a un aumento di circa 2.800 fallimenti entro il 2022 (nel 2019 i fallimenti erano stati intorno alle 11.000 unità). A questi potrebbero aggiungersi altri 3.700 fallimenti «mancanti» del 2020 che non si sono realizzati per gli effetti temporanei della moratoria e delle misure di sostegno.
Sono pure previsioni da interpretare con molta cautela. Come precisa la stessa Banca d’Italia:
- da un lato potrebbero essere sottostimate, nella misura in cui la caduta eccezionale del PIL comporterà un aumento maggiore di fallimenti rispetto a quanto stimato da precedenti fasi recessive;
- dall’altro lato, potrebbero essere sovrastimate se le misure di sostegno adottate e l’intensità della ripresa economica saranno capaci di aiutare le imprese a fronteggiare la difficile fase congiunturale
La guida sui servizi “agili” dell’Agenzia Entrate aggiornata a gennaio 2021
Il reddito di L’Agenzia Entrate ha pubblicato l’aggiornamento a gennaio 2021 della guida sui propri servizi di assistenza in modalità “agile”, ovvero in modalità semplificate senza bisogno di recarsi allo sportello.
Nella guida sono raccolti e ordinati tutti i servizi oggi disponibili da remoto: da quelli via email e pec a quelli accessibili tramite telefono, passando, ovviamente, per tutte le possibilità di dialogo on line utilizzando i servizi telematici, con e senza registrazione.
Guida semplice alle nuove regole europee in materia di default
Le Associazioni che partecipano al Tavolo CIRI (Condivisione Interassociativo sulle Iniziative Regolamentari Internazionali) hanno definito una guida sulle nuove regole europee in materia di definizione di default che le banche applicheranno a partire dal prossimo mese di giugno e comunque entro il termine del 1° gennaio 2021.
La “Guida semplice alle nuove regole europee in materia di default” è disponibile on line.
Le nuove regole europee in materia di classificazione dei debitori in “default” (ovvero, in stato di inadempienza di un’obbligazione verso la banca) stabiliscono criteri e modalità più stringenti rispetto a quelli finora adottati dagli intermediari finanziari italiani.
Le disposizioni attualmente vigenti prevedono l’automatica classificazione in default delle imprese che presentano arretrati di pagamento rilevanti per oltre 90 giorni consecutivi sulle esposizioni che esse hanno nei confronti della propria banca.
Con le nuove regole si specifica che per arretrato rilevante si intende un ammontare superiore a 500 euro (relativo a uno o più finanziamenti) che rappresenti più dell’1% del totale delle esposizioni dell’impresa verso la banca. Per le persone fisiche e le piccole e medie imprese con esposizioni nei confronti della stessa banca di ammontare complessivamente inferiore a 1 milione di euro, l’importo dei 500 euro è ridotto a 100 euro.
Diversamente dal passato, l’impresa non potrà più impiegare margini ancora disponibili su sue linee di credito per compensare gli inadempimenti in essere ed evitare la classificazione in default.
In linea generale, la classificazione dell’impresa in stato di default, anche in relazione ad un solo finanziamento, comporta il passaggio in default di tutte le sue esposizioni nei confronti della banca.
Inoltre, potrebbe avere ripercussioni negative su altre imprese ad essa economicamente collegate, esposte nei confronti del medesimo intermediario finanziario.
Per le imprese è dunque fondamentale conoscere le nuove regole e rispettare con puntualità le scadenze di pagamento previste contrattualmente, per non risultare in arretrato nel rimborso dei propri debiti verso le banche anche per importi di modesta entità. Ciò al fine di evitare che la banca sia tenuta a classificare l’impresa in default e avviare le azioni a tutela dei propri crediti, secondo quanto richiesto dalle disposizioni di vigilanza europee.