Professioni sanitarie: fattura elettronica e sistema TS
La Legge di Bilancio 2021 (L. 30 dicembre 2020, n. 178) ha disposto, anche per l’anno 2021, che la fatturazione delle prestazioni sanitarie debba avvenire esclusivamente in modalità analogica. Non si tratta di una facoltà, vi è bensì il divieto di emissione di e-fattura. L’esigenza è quella di tutelare la privacy dei pazienti e pertanto nel 2021 nulla cambia a livello di fatturazione elettronica per il mondo delle professioni sanitarie.
Particolare attenzione, per i contribuenti che esercitano professioni sanitarie, deve essere posta in merito all’obbligo di trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria.
A partire dal 2021 la trasmissione dei dati STS presenta importanti novità.
Per quanto riguarda le spese sostenute nel 2020 vi è l’obbligo di indicazione delle modalità di pagamento delle spese sanitarie. Infatti la Legge di Bilancio 2020 aveva stabilito che la detrazione delle spese spetta a condizione che l’onere sia stato sostenuto con versamento bancario o postale o tramite altri mezzi di pagamento tracciabili.
Di maggiore impatto invece sono le novità previste per la trasmissione delle spese sanitarie effettuate dal 1° gennaio 2021.
Il Decreto MEF 19 ottobre 2020 ha previsto che per il 2021:
- la trasmissione venga effettuata con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale (quindi entro fine febbraio 2021 dovranno essere già trasmesse le spese di gennaio 2021);
- dovranno essere trasmesse tutte le spese, anche quelle per le quali il contribuente ha espresso opposizione (l’informazione dovrà essere inviata senza indicare il CF).
Fatture elettroniche: versamento bollo IV trimestre 2020
Scade il prossimo 20 gennaio il termine per il versamento tramite F24 dell’imposta di bollo virtuale applicata sulle fatture elettroniche emesse nel IV trimestre dell’anno 2020.
Si ricorda che di regola le fatture non assoggettate ad IVA e di importo superiore a euro 77,47 sono assoggettate all’imposta di bollo pari a euro 2,00.
L’importo dei bolli dovrà essere versato tramite F24 o addebito diretto da parte dell’Agenzia Entrate.
È l’Agenzia Entrate a conteggiare l’ammontare dell’imposta dovuta, in base ai dati comunicati dai contribuenti stessi con le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio, e comunicherà l’importo all’interno dell’area riservata sul sito dell’Agenzia. Il versamento potrà avvenire tramite modello F24, oppure richiedendo direttamente l’addebito in conto corrente postale o bancario.
Al servizio si può accedere tramite la sezione “Consultazione”, “Fatture elettroniche e altri dati IVA” nella quale è presente la voce “Pagamento imposta di bollo”. Il sistema consente di verificare i dettagli dell’imposta dovuta in relazione al trimestre di riferimento e di modificare il numero di documenti, rispetto a quello proposto dal servizio, che procederà al ricalcolo dell’importo.
Il codice tributo per il pagamento dell’imposta di bollo del quarto trimestre è “2524”.
I codici utilizzabili invece per il versamento di eventuali sanzioni e interessi sono rispettivamente “2525” e “2526”.
La rivalutazione dell’avviamento e delle altre attività immateriali
L’art. 1 c. 83 della Legge di Bilancio 2021 ha aggiunge all’art. 110 DL 104/2020 conv. in L. 126/2020 (decreto Agosto) il c. 8-bis, ai sensi del quale: “Le disposizioni dell’articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche all’avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019”.
Anche avviamento e altre attività immateriali rientrano quindi tra i beni d’impresa che potranno essere rivalutati se risultanti già iscritti nel bilancio in corso al 31 dicembre 2019, e ad esclusione dei beni merce.
Legge di Bilancio 2021: contributo “Nuova Sabatini” erogato in unica soluzione
La c.d. “Nuova Sabatini” prevede l’erogazione di un contributo in conto interessi da parte del Ministero per lo Sviluppo Economico, a fronte di investimenti in nuovi macchinari, impianti, nanomacchinari e attrezzature, effettuati con finanziamento bancario o di altri intermediari finanziari.
Il contributo viene riconosciuto per un ammontare pari agli interessi calcolati sull’importo di un finanziamento di cinque anni al tasso dello 2,75% per i beni ordinari e del 3,575% per investimenti Industria 4.0. Non è soggetto al regime de minimis ed è cumulabile con altri incentivi di natura fiscale per l’acquisto di macchinari prevista dal Piano Nazionale Transizione 4.0.
L’art.1, commi 95 e 96, della legge n.178/2020 (Legge di Bilancio 2021) prevede che il contributo sia ora erogato in un’unica soluzione, anziché in sei rate come previsto in precedenza.
La misura è stata rifinanziata con 370 milioni per il 2021. L’operatività delle nuove modalità di erogazione sarà definita a breve con l’adozione della nuova modulistica ufficiale.
Ricordiamo che possono accedere al contributo le Micro, piccole e medie imprese con sede operativa in Italia che effettuano investimenti:
- finalizzati all’acquisto di macchinari, impianti, beni strumentali, attrezzature e hardware nuovi e destinate all’uso produttivo;
- realizzati mediante finanziamenti erogati da banche o società di leasing, con una durata massima di 5 anni dalla data di stipula del contratto di finanziamento;
- di importo compreso tra i 20.000 euro e 4 milioni per impresa beneficiaria, anche frazionato in più acquisti, a copertura del 100% dei costi ammissibili.
Bonus Pubblicità 2020: adempimenti entro l’8 febbraio 2021 per i soggetti ammessi
I soggetti che hanno presentato la comunicazione per l’accesso al bonus pubblicità per l’anno 2020 possono inoltrare la relativa dichiarazione sostitutiva dall’8 gennaio all’8 febbraio 2021 (anziché dal 1° al 31 gennaio 2021).
Sul sito internet del Dipartimento per l’informazione e l’editoria è pubblicato l’elenco dei soggetti richiedenti il credito di imposta sugli investimenti pubblicitari per l’accesso al credito di imposta per l’anno 2020, che riporta anche l’importo teoricamente fruibile da ciascuno di essi, con l’indicazione della percentuale provvisoria di riparto.
Gli importi sono stati determinati tenendo conto dello stanziamento previsto come tetto di spesa per l’anno 2020, pari a 85 milioni di euro, di cui 50 milioni per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e 35 milioni per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato. Poiché le risorse destinate alla copertura dell’agevolazione sono risultate inferiori all’ammontare totale del credito di imposta richiesto, si è reso necessario effettuare la ripartizione delle stesse tra i richiedenti, in misura proporzionale agli importi richiesti, con percentuale pari al 14,8% per gli investimenti sulla stampa, pari al 6,5% per investimenti sulle radio e televisioni e con una percentuale compresa tra il 6,5% e il 14,8% nel caso di investimenti su entrambi i canali.
La comunicazione telematica inviata per l’accesso al credito di imposta è una semplice prenotazione delle risorse. Per confermare la prenotazione effettuata con la “comunicazione per l’accesso” per l’anno 2020, i soggetti inclusi nell’elenco dovranno inviare entro il prossimo 8 febbraio 2021, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate accessibili con le credenziali SPID, Entratel e Fisconline, o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS), la “dichiarazione sostitutiva” relativa agli investimenti effettuati. Solo in esito alla presentazione delle “dichiarazioni sostitutive”, sarà formato l’elenco dei soggetti ammessi all’agevolazione.
IVA al 10% anche per le cessioni di piatti pronti e di pasti
La Legge di bilancio 2021 (LEGGE 30 dicembre 2020, n. 178 pubblicata in GU Serie Generale n.322 del 30-12-2020 – Suppl. Ordinario n. 46), all’art. 1 comma 40 stabilisce che la nozione di “preparazioni alimentari” iscritte al numero 80) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e per le quali risulta applicabile l’aliquota IVA ridotta del 10%, “deve essere interpretata nel senso che in essa rientrano anche le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell’asporto”.
Vengono quindi risolti positivamente i dubbi sorti lo scorso 14 dicembre 2020, a seguito della risposta all’Interpello n. 581 fornita dall’Agenzia Entrate.
I codici tributo per utilizzare i crediti di imposta da investimenti in beni strumentali
Con la risoluzione n. 3 del 13 gennaio 2021 sono stati istituiti i sei codici tributi che consentono alle imprese di utilizzare in compensazione, tramite il modello F24, il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, previsti dalle leggi di bilancio 2020 e 2021.
Per i bonus previsti dalla Legge di bilancio 2020 i nuovi codici sono:
- “6932” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, comma 188, legge n. 160/2019”
- “6933” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 189, legge n. 160/2019”
- “6934” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 190, legge n. 160/2019”.
Per i bonus previsti dalla Legge di bilancio 2021 i nuovi codici sono:
- “6935” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi (diversi dai beni di cui agli allegati A e B alla legge n. 232/2016) – art. 1, commi 1054 e 1055, legge n. 178/2020”;
- “6936” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – art. 1, commi 1056 e 1057, legge n. 178/2020”;
- “6937” denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020”.
In entrambi i casi gli identificativi del credito dovranno essere riportati nella sezione “Erario” del modello, colonna “importi a credito compensati” o, nell’ipotesi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”.
L’“anno di riferimento” è valorizzato con l’anno di entrata in funzione ovvero di interconnessione dei beni, nel formato “AAAA”.
Fatturazione immediata e differita: le regole
Le cessioni di beni o le prestazioni di servizi possono essere documentate attraverso l’emissione della fattura immediata o della fattura differita riepilogativa di più operazioni.
La fattura immediata è emessa, per ciascuna operazione imponibile, generalmente dal soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio. La fattura si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.
La fattura immediata deve essere trasmessa al Sdi entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione.
L’effettuazione dell’operazione ai fini Iva, per le operazioni nazionali, corrisponde:
- alla data di stipula dell’atto, se riguardano beni immobili,
- alla consegna o spedizione del bene nelle vendite di cose mobili,
- al pagamento del corrispettivo nelle prestazioni di servizi.
Se anteriormente a questi eventi viene emessa fattura o venga pagato in tutto o in parte il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.
In alternativa alla fatturazione immediata è sempre possibile emettere una fattura differita, ai sensi dell’articolo 21, comma 4, lett. b), D.P.R. 633/1972.
Per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione, ed avente le caratteristiche del ddt, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. Resta fermo il conteggio dell’imposta a debito nella liquidazione Iva del mese di effettuazione dell’operazione.
Ad esempio, in caso di più consegne per vendite di beni effettuate nel mese di luglio nei confronti dello stesso cliente, accompagnate da documenti di trasporto, possono essere raggruppate in un’unica fattura emessa e trasmessa al Sistema di Interscambio entro il 15 agosto; tale operazione entrerà nella liquidazione Iva del mese di luglio.
Esportatori abituali e utilizzo del plafond IVA nel 2021
Gli esportatori abituali sono i soggetti passivi IVA che nei 12 mesi precedenti hanno effettuato esportazioni o altre operazioni assimilate, per un ammontare superiore al 10% del proprio volume d’affari. Il valore di queste operazioni costituisce il cosiddetto plafond tramite cui possono acquistare senza applicazione dell’IVA ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera c) del DPR 633/72.
Gli esportatori abituali che applicano il metodo “solare” (alternativo a quello “mobile”) dal 1° gennaio 2021 possono quindi acquistare beni e/o servizi senza l’applicazione dell’IVA nel limite di un importo (cosiddetto “plafond”) corrispondente al totale delle esportazioni e/o operazioni assimilate registrate nei 12 mesi precedenti (periodo 2020).
Già dallo scorso gennaio 2020 non vi è più l’obbligo di comunicare al fornitore le dichiarazioni di intento trasmesse all’Agenzia Entrate, ma dal momento che il fornitore si trova comunque obbligato a verificare e ad inserire il numero di protocollo della dichiarazione in fattura, l’esportatore abituale dovrà comunque comunicare il numero di ricevuta al fornitore. Soltanto in questo modo potrà essere emessa in modo corretto la fattura senza l’applicazione dell’IVA ex articolo 8, comma 1, lettera c), DPR n 633/72.
Ricordiamo che per le cessioni di beni, il momento di effettuazione dell’operazione ai fini IVA si realizza alla data di consegna o spedizione. E’ quindi la data di consegna della merce al destinatario che individua il momento impositivo dell’operazione e di esigibilità dell’imposta, anche se la fattura può essere “differita” al 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle cessioni (art. 21 co.4 DPR 633/1972).
Il cessionario esportatore abituale che intende avvalersi del plafond deve quindi comunicarlo al cedente, anteriormente alla effettuazione della operazione, a nulla rilevando il fatto che la fatturazione avvenga a fine mese. È perciò in corrispondenza del momento di effettuazione dell’operazione che si cristallizza il consumo del plafond.
Per le prestazioni di servizi, invece, il momento di effettuazione dell’operazione si realizza al momento della fatturazione o del pagamento. In questi casi quindi è sufficiente che la comunicazione di volersi avvalere del plafond avvenga prima della fatturazione o del pagamento.
Nuovi controlli dal 2021
La Legge di Bilancio 2021 (all’art.1, commi 1079-1083) ha introdotto un nuovo meccanismo automatico di blocco delle dichiarazioni d’intento nel caso di identificazione di falsi esportatori abituali.
L’Amministrazione finanziaria effettuerà specifiche analisi di rischio per riscontrare la sussistenza delle condizioni per ottenere la qualifica di esportatore abituale e conseguenti attività di controllo sostanziali. Nel caso in cui detti riscontri dessero esito irregolare, al contribuente verrà inibita la facoltà di trasmettere dichiarazioni d’intento all’Agenzia Entrate. Inoltre, qualora nella fattura elettronica sia riportato il numero di protocollo di una lettera di intento invalidata, il Sistema di Interscambio inibirà l’emissione della fattura elettronica recante il relativo titolo di non imponibilità ai fini IVA secondo l’articolo 8, comma 1, lettera c), del DPR 633/72, evitando che il prestatore si trovi inconsapevolmente coinvolto nel tentativo di frode commesso dal cessionario/committente.
Riparte anche nel 2021 la rivalutazione di terreni e partecipazioni non quotate
La Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178 del 30 Dicembre 2020) ha riaperto i termini per effettuare la rivalutazione delle partecipazioni non quotate detenute alla data del 1° Gennaio 2021. È una norma che viene prorogata ormai di anno in anno fin dal 2001, anno di introduzione della normativa di riferimento (art. 5 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001).
Possono aderire alla rivalutazione
- persone fisiche non esercenti attività d’impresa;
- società semplici, società e associazioni ad esse equiparate ai sensi dell’art. 5 TUIR;
- enti non commerciali per quel che attiene alle attività non inerenti all’attività d’impresa;
- soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia,
che possiedano terreni (agricoli ed edificabili) o partecipazioni (sia qualificate che non qualificate), non in regime di impresa, alla data del 1° gennaio 2021. Possono essere rivalutati anche terreni o partecipazioni cedute prima del 30 giugno 2021 purché successivamente al 1° gennaio 2021.
L’imposta sostitutiva è pari all’11% del valore complessivo del terreno o della partecipazione oggetto di rivalutazione e il suo versamento potrà essere rateizzato fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2021. L’imposta in caso di alienazione viene invece applicata solo all’eventuale plusvalenza, determinata come differenza tra il corrispettivo percepito ed il valore di carico fiscale.
La redazione e il giuramento della perizia di stima, adempimenti ancora necessari per la rivalutazione, dovranno essere effettuati entro la data del 30 giugno 2021.
L’Agenzia Entrate, nella circolare 47/2011, ha precisato che nel caso in cui il contribuente abbia già beneficiato di precedente analoga agevolazione e intenda avvalersi di un’ulteriore rivalutazione delle partecipazioni o dei terreni posseduti:
- non sarà tenuto al versamento delle rate ancora pendenti della precedente rivalutazione;
- potrà scomputare l’imposta sostitutiva già versata dall’imposta dovuta per la nuova rivalutazione. Qualora dalla nuova rideterminazione emergesse un minor valore rispetto alla rivalutazione precedente, non sarà però possibile ottenere il rimborso di quanto eventualmente già versato in eccesso.
La rivalutazione delle quote e dei terreni produce effetti unicamente ai fini della determinazione dei redditi diversi, di cui all’art. 67, comma 1, lettere a), b) c), e c-bis) del TUIR; ossia il valore rivalutato viene assunto in luogo del costo o valore di acquisto, ai fini della determinazione della plusvalenza/capital gain.
Nessuna rilevanza assume la rivalutazione del costo storico delle partecipazioni ai fini della determinazione dei redditi di capitale (art. 47, commi 5 e 7, TUIR). In termini operativi ciò vuol dire che nell’ipotesi di cessione di una partecipazione rivalutata, il valore della stessa affrancato mediante il versamento dell’imposta sostitutiva dell’11% viene considerato come base di calcolo del capital gains.
A tal riguardo si ricorda che – per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 205/2017 alla tassazione i redditi finanziari realizzati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività d’impresa dal 1° gennaio 2019 (modifiche che hanno uniformato il regime di tassazione dei capital gains sia che essi derivino dalla cessione di partecipazioni qualificate che non qualificate), si applica in entrambe le ipotesi l’imposta sostitutiva del 26% sulla plusvalenza realizzata.
In diverse circostanze il risparmio fiscale a vantaggio del contribuente potrebbe rilevarsi notevole ma è peraltro vero che, in caso di rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni, il contribuente potrebbe dover sostenere un flusso finanziario “anticipato” per il versamento dell’imposta sostitutiva rispetto all’incasso derivante dalla successiva vendita della partecipazione.
Siamo a disposizione per assistere i clienti sia in valutazioni di convenienza/fattibilità, sia per redigere le necessarie perizie, in quanto professionisti abilitati.
Superbonus 110% versione 2021 e 2022
La Legge di Bilancio 2021 (articolo 1, commi 66-68 della legge n. 178/2020) prevede diverse modifiche alla disciplina del Superbonus introdotta dal decreto “Rilancio” (articolo 119, Dl n. 34/2020).
Ecco una sintesi delle principali novità.
L’applicazione del Superbonus 110% è prorogata per le spese sostenute fino al 30 giugno 2022 (il precedente termine era il 31 dicembre 2021) in relazione a lavori di efficienza energetica e a lavori antisismici.
Rientrano tra i lavori di efficienza energetica gli interventi di isolamento termico sugli involucri (il cosiddetto “cappotto”) riguardanti più del 25% della superficie dell’edificio o dell’unità immobiliare situata in edifici plurifamiliari funzionalmente indipendente e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, nonché la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale su parti comuni, edifici unifamiliari o unità di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno.
Si considera “funzionalmente indipendente” l’immobile dotato di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva:
- impianti per l’approvvigionamento idrico;
- impianti per il gas;
- impianti per l’energia elettrica;
- impianto di climatizzazione invernale.
La detrazione dovrà essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, e in quattro quote annuali di pari importo, per la parte di spesa sostenuta nel 2022.
Per gli Istituti autonomi case popolari (Iacp) e gli altri enti aventi le medesime finalità sociali, l’agevolazione è prorogata fino al 31 dicembre 2022 (il precedente termine era il 30 giugno 2022), con ripartizione in quattro quote annuali di pari importo della parte di spesa sostenuta a partire dal 1° luglio 2022.
Una ulteriore proroga di 6 mesi è prevista in caso di stato avanzato dei lavori, con almeno il 60% dell’intervento complessivo realizzato:
- per gli interventi effettuati dai condomìni per i quali al 30 giugno 2022 verrà raggiunta la percentuale del 60%, il bonus del 110% spetterà anche per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022;
- per gli interventi effettuati dagli Iacp per i quali al 31 dicembre 2022 verrà raggiunta la percentuale del 60%, il bonus del 110% spetterà anche per le spese sostenute fino al 30 giugno 2023.
Anche per le spese sostenute nel 2022, come già previsto per gli anni 2020 e 2021 (articolo 121, Dl n. 34/2020), si potrà optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione del 110%, per:
- un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi, e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;
- la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Attenzione: l’efficacia delle proroghe è al momento subordinata alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell’Unione europea.
La Legge di Bilancio 2021 ammette anche nuove fattispecie agevolabili:
- le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche. Può quindi fruire della detrazione del 110% anche l’unico proprietario di un edificio composto da 2-4 unità immobiliari;
- gli interventi per la coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente;
- gli edifici privi di attestato di prestazione energetica (Ape) perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi (in genere, gli edifici collabenti appartenenti alla categoria catastale F2), purché, al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di isolamento termico sugli involucri, anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A;
- i lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche (articolo 16-bis, comma 1, lettera e, Tuir), anche qualora siano effettuati in favore di persone ultrasessantacinquenni. Questi interventi sono ammessi alla detrazione del 110% se realizzati congiuntamente a uno o più di quelli trainanti, cioè cappotto termico, sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, misure antisismiche;
- gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati in tutti i comuni interessati da eventi sismici avvenuti dopo il 2008 dove sia stato dichiarato lo stato d’emergenza. In tali ipotesi, i limiti delle spese sostenute fino al 30 giugno 2022 ammesse all’ecobonus e al sismabonus sono aumentati del 50% (prima, la maggiorazione era prevista per i soli comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016 e quelli dell’Abruzzo colpiti dal sisma del 2009). È inoltre specificato che, nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato d’emergenza, il Superbonus per gli interventi antisismici spettano per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione;
- l’installazione di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, ad esempio il garage (la norma originaria premiava soltanto quella su edifici). Per la spesa sostenuta nel 2022, la detrazione deve essere ripartita in 4 quote annuali di pari importo.
Per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (“colonnine elettriche“), ammessi al Superbonus se realizzati congiuntamente a uno degli interventi trainanti, sono stati stabiliti 3 differenti limiti di spesa agevolabile, fatti comunque salvi gli interventi in corso di esecuzione:
- 2.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari, situate all’interno di edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- 1.500 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installano al massimo otto colonnine;
- 1.200 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installano più di otto colonnine.
La detrazione va riferita a una sola colonnina per unità immobiliare. Quella spettante per le spese sostenute nel 2022, fino al 30 giugno, va suddivisa in quattro quote annuali di pari importo.
La legge di Bilancio chiarisce altresì che l’obbligo assicurativo a carico dei professionisti che rilasciano attestazioni e asseverazioni necessarie alla fruizione del superbonus, si considera rispettato se quei soggetti hanno già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti dall’attività professionale esercitata. A tal fine, è necessario che il contratto:
- non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione; preveda un massimale non inferiore a 500mila euro per il rischio di asseverazione;
- garantisca un’ultrattività pari ad almeno 5 anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch’essa ad almeno 5 anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti.
Il professionista, in alternativa, può anche optare per una polizza specifica dedicata alle attività connesse alla disciplina del Superbonus con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi che ne sono oggetto e, comunque, non inferiore a 500mila euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile.
IMU: nessuna esenzione per gli iscritti all’AIRE
Dal 2015 e fino al 2019, per i cittadini iscritti all’Anagrafe Italiani residenti all’estero (A.I.R.E.) l’immobile in Italia si poteva considerare Abitazione principale (e quindi esente IMU) solo se si era pensionati nello Stato estero di residenza e con pensione rilasciata dallo stesso Stato estero.
Dal 2020 (Legge di bilancio 2020, Art. 1 commi 738/787 – Legge27 dicembre 2019, n. 160) non è più prevista la possibilità di assimilare un immobile ad abitazione principale per i pensionati come sopra specificato. Quindi per gli iscritti all’AIRE tutti gli immobili posseduti in Italia sono soggetti a imposta, senza eccezione.
Per i residenti all’estero che possiedono immobili in Italia e che non possono pagare con F24, il versamento dell’imposta va effettuato con Bonifico Bancario al Comune dove sono ubicati gli immobili. Le coordinate su cui fare il bonifico devono essere chieste al Comune, presso l’Ufficio Tributi.
In generale è buona norma inserire nella causale del versamento gli stessi dati contenuti nel Modello F24, ovvero Codice fiscale o partita IVA del contribuente, indicazione dell’imposta versata (IMU/TASI/TARI), l’anno di riferimento, indicare se si tratta di “Acconto” o “Saldo”. Possibilmente inserire, se si riesce, anche i Codici Tributo.
A seconda del comune può essere utile o richiesto di inviare anche copia del bonifico via Fax o mail. E’ sempre opportuno contattare l’Ufficio Tributi del Comune per definire la procedura.
Aggiornate le istruzioni del modello per la comunicazione delle spese per adeguamento ambienti di lavoro
Con il Provvedimento 8 gennaio 2021 n. 4887, alla luce delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2021, l’Agenzia Entrate ha aggiornato le istruzioni al modello di comunicazione delle spese ammissibili al credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro.
In particolare:
- il termine entro cui inviare la comunicazione delle spese ammissibili è anticipato al 31 maggio 2021, in luogo del 30 novembre 2021;
- la data di utilizzo del credito di imposta in compensazione tramite il Mod. F24 è anticipata al 30 giugno 2021, in luogo del 31 dicembre 2021;
- il termine finale entro cui i beneficiari del credito possono optare per la cessione del credito è anticipato al 30 giugno 2021, in luogo del 31 dicembre 2021.
- I servizi online dell’Agenzia delle Entrate accessibili tramite la carta di identità elettronica
- Da gennaio 2021, i servizi telematici dell’Agenzia Entrate, fruibili nell’area riservata, sono disponibili anche agli utenti persone fisiche la cui identità digitale è autenticata tramite la propria carta di identità elettronica (CIE).
- Pertanto chi non dispone delle credenziali dei servizi telematici delle Agenzie (Fisconline ed Entratel) o di Spid (il Sistema Pubblico di Identità Digitale) potrà comunque accedere all’area autenticata dei rispettivi siti internet tramite la CIE, la Carta d’Identità Elettronica.
- I dettagli per l’accesso all’area autenticata del sito sono descritti alla pagina web https://assistenza.agenziaentrate.gov.it/assistenza/index.asp?idFolder=1399&idServ=2.
Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.
Cordiali saluti.